Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6159 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 6159 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2025 del TRIBUNALE di NOLA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti, in ordine ai reati di cui agli artt. 84 e 85 d. I.vo n. 141/2024 e 648 cod. pe ritenuti in continuazione tra loro, deducendo, a sostegno del ricorso, il vizio di motivazione in ordine all’insussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’istituto di cui all’art. 54 bis cod. proc. pen.
All’odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza: per ormai consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, COGNOME, Rv. 277102 – 01), ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.
Al patteggiamento, inoltre, come al concordato in appello, non si applica il disposto di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, trattandosi di norma applicabile, per ragioni di ordine testuale e sistematico, esclusivamente al giudizio ordinario (Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, COGNOME, Rv. 288013 – 01; in motivazione, la Corte ha evidenziato che nel patteggiamento e nel concordato in appello la sostituzione della pena detentiva con una delle pene di cui all’art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 può avvenire solo qualora sia stata oggetto dell’accordo).
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 6 novembre 2025
COGNOME
Il Consigliere estensore
La Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME