Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10614 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 5 Num. 10614 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
CC – 03/03/2026
R.G.N. 2841NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Frascati il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Latina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2025 del TRIBUNALE di Cassino Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; si Ł proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 ottobre 2025, il Tribunale di Cassino applicava a NOME COGNOME ed a NOME COGNOME le rispettive pene, concordate fra le parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per i reati loro ascritti ai sensi, al capo A, degli artt. 56, 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen. e, al capo B, dell’art. 707 cod. pen.
Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore AVV_NOTAIO, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere, il Tribunale, verificato la sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
L’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ‘ solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione
giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza ‘.
Il comune motivo addotto nei presenti ricorsi Ł pertanto inammissibile.
L’inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 3 marzo 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME