Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10479 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 10479 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/03/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
NOME COGNOME NOME ((CODICE_FISCALE) nato in PERU’ il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 1 dicembre 2025 dal GIP del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il GIP del Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha applicato nei confronti di NOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione a l reato di cui all’art. 493 ter cod.pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputat o, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere motivato in ordine all’e ventuale presenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano , ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis , cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, per motivi non consentiti poiché non previsti dall’art. 448, comma 2 bis , cod. proc. pen. e comunque generici.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis , cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà
dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie.
Nel caso in esame, il Giudice ha motivatamente escluso la sussistenza di cause di proscioglimento
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c od. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 4 marzo 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME