Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10488 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10488 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a (MACEDONIA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Lecco; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 7 ottobre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco ex art. 444 cod. proc. pen., applicava a NOME COGNOME la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 3.200,00 di multa;
Ritenuto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 – trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perchØ proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che le doglianze proposte appaiono e inammissibili in quanto eccepiscono l’erronea applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., nella determinazione della pena; che, in base all’ art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra piø tra i casi per i quali Ł ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235);
che, per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
– Relatore –
Ord. n. sez. 4253/2026
CC – 12/03/2026
RNUMERO_DOCUMENTO
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME