Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9539 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9539 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2025 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
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Rilevato che NOME – a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per il reato di c all’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 – ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la mancanza di motivazione sulla pena irrogata.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all’esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà dell’imputato, al dif correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del f all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuna delle quali dedotte dal ricorr dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propos il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», a declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.