Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1678 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1678 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2022 del TRIBUNALE di MONZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME: “Inammissibilità del ricorso”.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza con sentenza di patteggiamento del 15 febbraio 2022 ha applicato a COGNOME NOME la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione (con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ritenuta la continuazione tra i reati contestati, art. 5 d. Igs. 74 del 2000 per gli anni di imposta 2014 e 2015).
L’imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
1. Violazione di legge (art. 44 cod. proc. pen.); illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla determinazione della pena e per l’errore di nome contenuto nella motivazione della sentenza.
Nella sentenza invece di NOME COGNOME (imputato nel processo) si indica NOME COGNOME, soggetto estraneo al processo.
Inoltre, nel computo della pena si indica la pena finale in anni 1 e mesi 4 di reclusione, ma nella determinazione si specifica una pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, aumentata per la continuazione a mesi 2, con un evidente errore nel calcolo finale che avrebbe dovuto essere di mesi 1 e giorni 10 di reclusione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.
La Procura Generale della Suprema Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso in cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell’imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Relativamente al trattamento sanzionatorio non viene contestata una pena illegale, ma solo un vizio della motivazione (nella determinazione del calcolo per la pena finale), non consentito in sede di ricorso in cassazione relativo ad una sentenza di applicazione della pena. La pena applicata risulta quella richiesta congiuntamente dalle parti, di anni 1 e mesi 4 di reclusione; l’indicazione di un calcolo per un refuso non incide sulla determinazione della pena.
L’errore materiale del nome nel corpo della motivazione non ha GLYPH inciso GLYPH sull’individuazione GLYPH dell’imputato GLYPH correttamente generalizzato nell’intestazione e nel dispositivo della sentenza.
Ai sensi dell’art. 130, primo comma, cod. proc. pen. alla correzione dell’errore materiale, in considerazione dell’inammissibilità del ricorso in cassazione, dovrà provvedere il giudice che ha emesso il provvedimento.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/11/2022