Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1653 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1653 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
1.NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
2.COGNOME NOME, nato in Grecia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 8 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Pesaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME
OSSERVA
Con i ricorsi proposti si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Pesaro, deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. censura che non rientra fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione.
Inoltre, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione) e richiamando la congruità della pena patteggiata. A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede.
L’inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerate non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che i ricorsi sono stati esperiti per ragioni non più consentite dalla legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022
La Consigliera estensora
Il Presidente