Patteggiamento: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il patteggiamento rappresenta uno dei pilastri della giustizia penale moderna, offrendo un percorso accelerato per la definizione del processo. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta una rinuncia consapevole a molte facoltà difensive ordinarie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce con estrema precisione quali siano i confini entro cui è possibile contestare una sentenza nata da un accordo tra le parti.
Il caso e la contestazione dell’imputato
La vicenda trae origine da una condanna per furto aggravato emessa dal Tribunale di Milano. L’imputato aveva concordato una pena di tre mesi di reclusione e una multa, applicando l’istituto della continuazione con una precedente condanna. Nonostante l’accordo, la difesa ha successivamente presentato ricorso in Cassazione sollevando un’eccezione di incompetenza territoriale del giudice che aveva ratificato il patteggiamento.
Questa strategia difensiva si è scontrata con il rigore delle norme procedurali che regolano i riti speciali. La questione centrale riguarda la stabilità dell’accordo e la limitazione dei motivi di impugnazione voluta dal legislatore per garantire l’efficienza del sistema giudiziario.
I motivi ammessi per il ricorso
La Corte di Cassazione ha ricordato che, a seguito delle riforme introdotte nel 2017, il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è limitato a casi tassativi. Non è possibile rimettere in discussione ogni aspetto del processo una volta che si è scelto di concordare la pena.
Gli unici motivi validi per impugnare un patteggiamento riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena. L’incompetenza territoriale del giudice non rientra in questo elenco chiuso di eccezioni.
Le motivazioni
L’ordinanza stabilisce che il motivo proposto dal ricorrente deve essere dichiarato inammissibile poiché estraneo al perimetro dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. La legge mira a evitare che il patteggiamento diventi uno strumento per ottenere sconti di pena per poi tentare di annullare il procedimento per vizi formali che non toccano la sostanza dell’accordo.
La Corte ha inoltre applicato l’art. 610 c.p.p., procedendo a uno scrutinio diretto che ha portato non solo al rigetto del ricorso, ma anche alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria significativa a favore della Cassa delle Ammende.
Le conclusioni
In conclusione, chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole che la sentenza sarà difficilmente attaccabile in sede di legittimità. Eccezioni come l’incompetenza territoriale devono essere sollevate prima dell’accordo o gestite in altre fasi, poiché la ratifica della pena concordata chiude definitivamente la porta a contestazioni di natura procedurale non espressamente previste dalla legge. La decisione della Cassazione ribadisce la natura contrattuale e definitiva del patteggiamento, tutelando la certezza del diritto e la rapidità dei processi.
Si può contestare la competenza del giudice dopo aver patteggiato?
No, l’incompetenza territoriale non rientra tra i motivi tassativi previsti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono i motivi validi per ricorrere contro un patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per vizi della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errore nella qualificazione del fatto o illegalità della pena.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1503 Anno 2023
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1503 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2022 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti; 1, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che ha applicato al predetto ex art. 444 c.p.p. la pena di mesi tre di reclusione ed C 300 di multa, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza n. 54/2019 del Tribunale di Novara, per il reato di furto aggravato;
Considerato che il motivo proposto – con cui il ricorrente deduce l’incompetenza territoriale del giudice procedente – va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena della misura di sicurezza;
Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022
Il consigliere estensore
Il Pyesidente