Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1306 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1306 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia il 27/05/2022;
visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata nei suoi riguardi la pena di tre anni a quattro mesi di reclusione e 16.000 euro di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 È stato articolato un unico motivo con cui si deduce la nullità della sentenza e vizio di motivazione per non avere il Tribunale preso in considerazione la possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata
in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazio avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti;
Il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al dife correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in specifico dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato;
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022.