Patteggiamento: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il patteggiamento rappresenta uno degli strumenti più utilizzati nel sistema penale italiano per definire rapidamente un processo. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo sulla pena, le possibilità di contestare la sentenza diventano estremamente ridotte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché non è possibile impugnare un patteggiamento basandosi semplicemente sulla critica alla motivazione del giudice.
Il caso della bancarotta fraudolenta
La vicenda trae origine da una sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Napoli, con la quale era stata applicata una pena concordata tra le parti per il reato di bancarotta fraudolenta. L’imputato ha successivamente proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta mancanza di correttezza nella motivazione della sentenza impugnata.
I limiti del ricorso nel patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza necessità di approfondire il merito della questione. Il motivo risiede nella natura stessa del patteggiamento. Quando un imputato sceglie questa strada, accetta implicitamente i termini dell’accordo, limitando drasticamente il proprio diritto di impugnazione futuro.
La Legge n. 103 del 2017 ha introdotto il comma 2-bis all’art. 448 del codice di procedura penale, stabilendo una lista tassativa di motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Quando è possibile ricorrere
Secondo la normativa vigente, il ricorso è ammesso esclusivamente per motivi riguardanti:
1. L’espressione della volontà dell’imputato (vizi del consenso).
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Contestare la “correttezza della motivazione”, come avvenuto nel caso in esame, non rientra in nessuna di queste categorie. La Cassazione ha dunque applicato rigorosamente il dettato normativo, sanzionando il ricorrente per aver presentato un atto non consentito dalla legge.
Le motivazioni
La decisione della Corte si fonda sull’applicazione dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., che permette di dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza formalità quando questo è proposto fuori dai casi consentiti. Poiché il vizio di motivazione non è più un motivo deducibile contro le sentenze di patteggiamento, il ricorso è stato considerato nullo in partenza.
Oltre all’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza o inammissibilità dell’impugnazione.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che il patteggiamento è un rito che richiede una valutazione strategica preventiva molto accurata. Una volta sottoscritto l’accordo, la possibilità di tornare sui propri passi è quasi nulla. È fondamentale comprendere che la semplificazione procedurale del patteggiamento comporta una rinuncia consapevole a gran parte dei motivi di appello e ricorso ordinari.
Si può contestare la motivazione di un patteggiamento?
No, la legge attuale esclude la possibilità di ricorrere in Cassazione per vizi generici di motivazione se la pena è stata concordata tra le parti.
Quali sono i motivi validi per impugnare il patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per vizi della volontà, errore nella qualificazione del reato, illegalità della pena o mancanza di corrispondenza tra richiesta e sentenza.
Cosa accade se si presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorso viene rigettato e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1043 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1043 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napo pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con l Pubblica Accusa per il reato di bancarotta fraudolenta.
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza dell motivazione della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile pe soli motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazion richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità dell della misura di sicurezza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve esse condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2022
Il Consigliere Estensore
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Il Presid