Patteggiamento e ricorso in Cassazione: le regole per l’ammissibilità
Il patteggiamento rappresenta uno strumento fondamentale nel sistema processuale penale, ma l’impugnazione della sentenza che lo recepisce segue regole estremamente rigide. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili per chi intende contestare un accordo sulla pena già ratificato dal giudice.
Nel caso analizzato, un imputato aveva proposto personalmente ricorso contro la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. La decisione della Suprema Corte ribadisce che la natura tecnica del giudizio di legittimità non permette iniziative personali prive del supporto di un professionista qualificato.
La firma del difensore abilitato
Il primo profilo di inammissibilità riguarda la legittimazione a sottoscrivere l’atto. Secondo gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, il ricorso per Cassazione deve essere necessariamente firmato da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. La firma personale dell’imputato non è sufficiente e determina la nullità insanabile dell’impugnazione.
Questa regola garantisce che il ricorso sia formulato secondo canoni giuridici precisi, evitando il sovraccarico della Corte con istanze prive di fondamento tecnico. La mancanza di questo requisito formale preclude ogni analisi nel merito della vicenda.
I limiti oggettivi del ricorso nel patteggiamento
Oltre al vizio formale, la Corte ha evidenziato un limite sostanziale legato ai motivi di doglianza. Quando si sceglie il rito del patteggiamento, le possibilità di ricorrere in Cassazione sono limitate dall’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il ruolo dell’articolo 129 c.p.p.
Il ricorrente aveva lamentato l’assenza di motivazione riguardo all’obbligo del giudice di prosciogliere immediatamente l’imputato in presenza di determinate cause legali. Tuttavia, la giurisprudenza è costante nel ritenere che tale contestazione esuli dal novero dei motivi consentiti contro una sentenza di patteggiamento. L’accordo tra le parti implica infatti una rinuncia implicita a far valere questioni che non rientrino nei vizi di volontà o nell’illegalità della pena.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la decisione sottolineando come il ricorso violasse contemporaneamente norme procedurali e limiti di contenuto. La sottoscrizione personale dell’imputato è stata ritenuta inidonea a instaurare il giudizio di legittimità. Parallelamente, i motivi addotti sono stati giudicati estranei al perimetro normativo previsto per l’impugnazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.
L’inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura, comportando la condanna automatica del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che il patteggiamento è un rito che richiede una consapevolezza totale delle conseguenze processuali. Una volta siglato l’accordo, le vie di impugnazione si restringono drasticamente. Risulta quindi essenziale affidarsi a una difesa tecnica che non solo assista nella fase di negoziazione della pena, ma che conosca perfettamente i requisiti formali per eventuali ricorsi, evitando sanzioni pecuniarie gravose derivanti da atti inammissibili.
Si può presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No, il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale delle giurisdizioni superiori a pena di inammissibilità.
Quali motivi si possono addurre contro una sentenza di patteggiamento?
La legge limita i motivi di ricorso a vizi specifici come quelli relativi all’espressione della volontà dell’imputato o all’illegalità della pena.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 986 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 986 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI
Jdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME propone personalmente ricorso avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Trani per il reato di cui all’art. 496 cod. pen.;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile sotto più profili:
ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione;
ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., in quanto la doglianza proposta – con cui il ricorrente deduce l’assenza di motivazione sull’art. 129 cod. proc. pen. – esula dal novero dei motivi consentiti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/12/2022