Patteggiamento: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il patteggiamento rappresenta uno degli strumenti più utilizzati nel sistema penale italiano per definire rapidamente il processo, ma comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza che non è possibile contestare un accordo sulla pena per motivi generici o non previsti espressamente dal codice di procedura.
Il caso del ricorso contro il patteggiamento
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari che aveva ratificato l’accordo tra le parti per l’applicazione della pena. L’imputato, tuttavia, decideva di ricorrere in Cassazione lamentando due profili principali: l’omessa valutazione dei presupposti per il proscioglimento immediato e l’eccessività della sanzione concordata. Veniva inoltre accennata un’erronea qualificazione giuridica del fatto, sebbene in modo non approfondito.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno analizzato la richiesta dichiarandola immediatamente inammissibile. La Corte ha sottolineato che, quando si sceglie la strada del rito speciale, il perimetro dei motivi di ricorso si restringe drasticamente. La legge mira infatti a preservare la stabilità dell’accordo raggiunto tra imputato e pubblico ministero, evitando che una parte possa rimangiarsi il consenso prestato attraverso impugnazioni strumentali.
Limiti oggettivi del patteggiamento
L’ordinamento prevede che il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sia limitato a casi specifici, come l’illegalità della pena o vizi della volontà. Questioni relative al merito del fatto o alla congruità di una pena che è stata accettata volontariamente non possono trovare spazio davanti alla Suprema Corte. Nel caso di specie, le lamentele del ricorrente sono state giudicate estranee alle ipotesi tassative consentite.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul rigore procedurale imposto dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. La Corte ha evidenziato che il ricorso non presentava alcuno dei requisiti di ammissibilità previsti per il rito speciale. Inoltre, la decisione è stata assunta senza formalità di rito, seguendo una procedura camerale semplificata, proprio a causa della manifesta infondatezza delle doglianze. La condotta del ricorrente è stata valutata come colposa, avendo attivato la macchina giudiziaria per ragioni non consentite dalla legge, portando così alla sanzione pecuniaria aggiuntiva.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte confermano un orientamento consolidato: chi sceglie il patteggiamento deve essere consapevole che la sentenza non è ordinariamente appellabile né ricorribile per questioni di merito. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo il passaggio in giudicato della condanna, ma anche un aggravio economico per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questa pronuncia funge da monito sulla necessità di una strategia difensiva oculata prima di sottoscrivere un accordo sulla pena.
Si può impugnare una sentenza di patteggiamento per pena eccessiva?
No, l’eccessività della pena non è un motivo ammesso per il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento, poiché la pena è frutto di un accordo tra le parti.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il soggetto viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Quali sono i motivi validi per ricorrere contro il patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici come l’illegalità della pena, vizi del consenso, o la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 828 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 828 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Rovereto il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona il 20/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in epigrafe, presentato contro sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., con il quale si deducono l’omessa valutazione delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e l’eccessività della pena, oltre che – ma in termini meramente enunciativi – l’erronea qualificazione giuridica del fatto, non rientra fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 01/12/2022.