Patteggiamento e limiti al ricorso in Cassazione: la guida
Il patteggiamento rappresenta uno dei riti speciali più diffusi nel nostro ordinamento penale, finalizzato a una rapida definizione del processo. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione, come confermato da una recente pronuncia della Corte di Cassazione.
Il caso oggetto di esame
Un imputato, condannato per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti a seguito di un accordo sulla pena, ha proposto ricorso per Cassazione. La difesa lamentava, in particolare, un vizio di motivazione da parte del Tribunale, il quale non avrebbe adeguatamente verificato l’insussistenza di cause di proscioglimento immediato prima di procedere alla ratifica dell’accordo.
La natura del patteggiamento
Il rito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti si fonda su un accordo negoziale. Per tale ragione, il legislatore ha introdotto dei filtri molto stretti per l’accesso al terzo grado di giudizio, al fine di evitare che l’imputato possa rimettere in discussione il merito di quanto precedentemente concordato.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile con procedura de plano. La Corte ha ribadito che il perimetro dell’impugnabilità delle sentenze di patteggiamento è definito in modo tassativo dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Limiti all’impugnazione e violazione di legge
Secondo la giurisprudenza consolidata, non è possibile dedurre il vizio di motivazione per contestare la mancata verifica delle cause di proscioglimento. Il controllo della Cassazione su queste sentenze è limitato esclusivamente a specifiche violazioni di legge indicate dalla norma, rendendo di fatto inammissibili le doglianze che mirano a una rivalutazione degli elementi di fatto o della congruità della motivazione sul merito dell’accusa.
Le motivazioni
La decisione si fonda sul dato letterale dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento a motivi specifici. La Corte ha evidenziato come la deduzione del vizio di motivazione in ordine alla mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientri tra le ipotesi consentite. Tale limitazione è coerente con la natura deflattiva del rito, dove l’imputato accetta la pena rinunciando a una parte delle garanzie del dibattimento in cambio di uno sconto sanzionatorio.
Le conclusioni
In conclusione, chi sceglie la strada del patteggiamento deve essere consapevole che la possibilità di ricorrere in Cassazione è estremamente ridotta. Nel caso di specie, l’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa sentenza sottolinea l’importanza di una valutazione strategica preventiva prima di accedere ai riti alternativi.
Si può impugnare un patteggiamento per vizio di motivazione?
No, la legge limita il ricorso in Cassazione contro le sentenze di patteggiamento a casi tassativi di violazione di legge, escludendo il vizio di motivazione generico.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Qual è il ruolo dell’articolo 129 c.p.p. nel patteggiamento?
Il giudice deve verificare che non esistano cause di proscioglimento immediato, ma tale verifica non può essere oggetto di ricorso per vizio di motivazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 825 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 825 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dell’8 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Ravenna;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME in ordine alla condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica
dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2022
La Consigliera estensora
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Il Presidente