Patteggiamento: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il patteggiamento rappresenta uno degli strumenti più utilizzati nel sistema penale per definire rapidamente il processo, ma porta con sé limitazioni specifiche in fase di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza che non è possibile contestare la motivazione della sentenza se non nei casi strettamente previsti dalla legge.
I fatti e il ricorso presentato
Un imputato, dopo aver concordato l’applicazione della pena con il Pubblico Ministero, ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del Tribunale. La difesa lamentava un vizio di motivazione: secondo il ricorrente, il giudice non avrebbe adeguatamente motivato l’assenza di cause di proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.) e non avrebbe considerato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La decisione della Cassazione sul patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla Legge Orlando del 2017, abbia drasticamente ridotto lo spazio di manovra per chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento. La norma limita l’impugnabilità a vizi specifici, escludendo la possibilità di sollevare questioni relative alla motivazione su aspetti che non riguardano la legalità della pena o la formazione della volontà dell’imputato.
Il perimetro dell’impugnazione
Secondo la Corte, il ricorso contro il patteggiamento è ammesso solo per:
1. Vizi della volontà dell’imputato (errore, violenza, dolo);
2. Illegalità della pena irrogata;
3. Difformità tra la richiesta concordata e la sentenza emessa.
Nel caso in esame, nessuna di queste condizioni era presente. La pena non era illegale e la volontà dell’imputato non risultava viziata.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura negoziale del rito. Quando un imputato sceglie il patteggiamento, accetta implicitamente una limitazione del vaglio giurisdizionale in cambio di uno sconto di pena. La verifica del giudice sulla mancanza di cause di proscioglimento deve essere presente, ma la legge impedisce che la mancanza di una motivazione analitica su questo punto diventi motivo di ricorso in Cassazione, a meno che non si traduca in una pena palesemente illegale. Il legislatore ha voluto evitare che il ricorso diventasse uno strumento per ritardare l’esecuzione di una sentenza già concordata tra le parti.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte confermano un orientamento rigoroso: chi sceglie il rito speciale deve essere consapevole che la sentenza sarà difficilmente attaccabile. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente non solo il rigetto delle istanze, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una consulenza legale preventiva che valuti attentamente la convenienza del rito e la solidità dell’accordo raggiunto.
Si può ricorrere in Cassazione se il giudice non motiva il rifiuto del proscioglimento nel patteggiamento?
No, il vizio di motivazione relativo all’art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi tassativi di ricorso previsti per le sentenze di patteggiamento.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per vizi della volontà, illegalità della pena o difformità tra la pena richiesta e quella applicata.
Cosa accade se il ricorso contro il patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 739 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 739 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GALLIPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di LECCE
NOME.COGNOMENOMECOGNOME . str athe -pert4;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IPtto H ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui deduca, come nei caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla verifi dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc pen o in ordone alla mancata applicazione deli’art 131 bis cod. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. p introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle :noteisi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annover ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richies e quei l: della decisione, nè risulta viziata in punto di espressione della volontà dell’imputat NOME -, comporta l’irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati d indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 d 2(.)1; (iazouli);
i -ilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, c bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
PQM
iic nara inammissibile I ricorso e condanna i ricorrente ai pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 4 novembre 2022.