Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 607 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 607 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MASCALI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2021 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/te conclusioni del PG GLYPH Le- t 43, c.Av t:vi GLYPH otGkt.’ m”) I . C n v•o4vt hAtt’«hrti” ti 14′ Cer14 •
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa, ai sensi dell’art. 444 ss. cod. proc. pen., dal Tribunale di Ca per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 309/90.
2. Articola due motivi.
2.1. Con il primo, deduce violazione di legge in relazione all’art. 87, comma 2, d.P.R. 309/1990, in relazione agli artt. 364, 178 lett. c), 180 cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, il quale, in considerazione nullità della campionatura della sostanza stupefacente e del conseguente errore d calcolo del principio attivo presente nella sostanza, andava qualificato ai sensi comma 5 dell’art. 73 T.U. Stup.
2.3. Con il secondo motivo, deduce nullità della sentenza, poiché il rito no poteva essere celebrato per la sussistenza della condizione ostativa rappresentat dalla recidiva aggravata e reiterata.
Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Quanto all’errata contestazione, in cui si concreta il primo motivo, v ricordato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erron qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di err manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pe trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (con riferimento all’ 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 – cfr. Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619). La verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 44 comma 2, cod. proc. pen., inoltre, deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv 254865). Nel caso in esame, la doglianza in questione non può essere proposta nel rito speciale, poiché la possibilità di proporre ricorso per cassazione contr sentenza che ha accolto la richiesta di applicazione della pena è consentita «so per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difet
correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). Ipotesi nelle quali non rientra l’asserita nullità della procedura di campionatura.
Quanto invece alla violazione dell’art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., se è vero che la norma prevede alcune esclusioni oggettive e soggettive dal patteggiarnento e, in particolare, una serie di reati ed alcune categorie di persone ovvero, per l’appunto, “coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza o recidivi ai sensi dell’art. 99, quarto comma del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria”, manca, tuttavia, in capo al ricorrente l’interesse a dedurre tale vizio. La giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, evidenziato che è inammissibile il ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza di applicazione della pena, sul presupposto dell’inapplicabilità del patteggiamento c.d. allargato in ragione della contestata recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale qualora l’imputato non indichi nel ricorso lo specifico interesse all’annullamento della sentenza (Sez. 2, n. 22187 del 19/04/2019, COGNOME, Rv. 275590 – 01; Sez. 3, n. 49204 del 07/10/2014, COGNOME., Rv. 261207; Sez. 2, n. 31048 del 13/06/2013, COGNOME, Rv. 257066; Sez. 4, n. 40060 del 21/06/2012, COGNOME, Rv. 253722), posizione che declina il più generale principio che vieta al giudice dell’impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, di modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo (Sez. 3, n. 34139 del 07/06/2018, COGNOME, Rv. 273677). Nel caso in esame, detta indicazione, da parte dell’imputato, è del tutto mancata.
4. In conclusione, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Casse delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2022
Il Consigliere estensore