Patteggiamento: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il Patteggiamento rappresenta uno dei pilastri della giustizia penale moderna, finalizzato a una rapida definizione del processo. Tuttavia, la natura pattizia di questo rito comporta limitazioni significative per quanto riguarda la possibilità di contestare la sentenza in un secondo momento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini entro cui è possibile muoversi per impugnare un accordo sulla pena.
La disciplina del Patteggiamento dopo la riforma Orlando
Con l’entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il legislatore ha inteso ridurre drasticamente i margini di impugnazione delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. L’obiettivo è chiaro: evitare che il Patteggiamento, nato per chiudere velocemente il contenzioso, diventi paradossalmente fonte di nuovi e pretestuosi gradi di giudizio. La norma oggi prevede che il ricorso sia ammesso solo per motivi tassativi e specifici.
I motivi tassativi per il ricorso contro il Patteggiamento
L’ordinamento attuale stabilisce che il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena sia limitato a quattro ambiti fondamentali. In primo luogo, i vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato. In secondo luogo, il difetto di correlazione tra la richiesta formulata dalle parti e la sentenza effettivamente emessa dal giudice.
Errore nella qualificazione giuridica e illegalità della pena
Un altro profilo di impugnabilità riguarda l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Se il giudice ratifica un accordo su un fatto che palesemente non corrisponde al reato contestato, la Cassazione può intervenire. Infine, è ammesso il ricorso per l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata. Al di fuori di questi perimetri, ogni doglianza è destinata a essere dichiarata inammissibile.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso in esame non presentava alcuna delle censure specifiche richieste dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Il ricorrente ha proposto critiche generiche che esulano dal perimetro normativo stabilito dalla riforma del 2017. In particolare, non è stata fornita alcuna spiegazione concreta circa un eventuale vizio della volontà o un errore macroscopico nella qualificazione del reato. La mancanza di specificità dei motivi rende il ricorso non solo infondato, ma tecnicamente inammissibile, impedendo al Collegio di entrare nel merito della vicenda.
Le conclusioni
L’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze dirette e onerose per la parte ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, la legge prevede la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata nel caso di specie in tremila euro. Questa sanzione ha una funzione deterrente contro l’abuso dello strumento del ricorso, specialmente quando si tenta di rimettere in discussione un accordo (il Patteggiamento) liberamente sottoscritto dalle parti senza che sussistano i presupposti legali per una sua revisione in sede di legittimità.
Quando si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per vizi della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errore nella qualificazione giuridica o illegalità della pena.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, solitamente tra mille e tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Qual è l’impatto della Legge 103 del 2017 sul patteggiamento?
La riforma ha introdotto l’articolo 448 comma 2-bis c.p.p. che limita drasticamente i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione dopo l’accordo sulla pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 524 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 524 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 05/05/2021;
visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. pr pen.;
esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto il ricorso inammissibile perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrat in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti;
Rilevato infatti che il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputa al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificaz giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei q dedotto in modo specifico dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato;
Ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2022.