Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 530 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 530 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Germania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2022 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui agli artt. 73, com 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.
Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, per non avere il giudice valutato, anche d’ufficio, l’esistenza delle condzioni per un proscioglimento immediato, a norma dell’art. 129, cod. proc. pen..
Si procede a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo I ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Dispone, infatti, l’art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza
solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Risulta di solare evidenza, dunque, che la doglianza avanzata dal ricorrente non rientri in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.
L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2022.