Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 526 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 526 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2022
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sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 31/05/2022 della Corte di appello di Lecce Sez. distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza n. 1482 del 2022 il Tribunale di Taranto ha applicato pena a NOME ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato ex art. 337 cod. pen. descritto nelle imputazioni.
Nel ricorso presentato dai difensore di NOME si chiede l’annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. quanto alla esistenza di eventuali cause di non punibilità.
Il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per
pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen, pertanto è inammissibile.
Dall’inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/11/2022.