Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 349 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 349 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME nato a Bari il DATA_NASCITA
NOME nata a Terrasini il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 5 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Palermo;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME imputati per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 sono inammissibili
perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2022
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il residente