Patteggiamento e ricorso in Cassazione: i limiti invalicabili
Il rito del Patteggiamento rappresenta uno degli strumenti più utilizzati nel sistema penale per definire rapidamente il processo, ma porta con sé limitazioni severe in termini di impugnazione. Spesso si ignora che l’accordo sulla pena preclude la possibilità di contestare in un secondo momento scelte discrezionali del giudice che non rientrano nei vizi di legittimità tassativamente previsti dal codice.
Il caso oggetto di analisi
Un imputato, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, aveva concordato con la Procura l’applicazione di una pena di un anno di reclusione. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione denunciando la violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche. La questione centrale riguarda dunque la possibilità di ridiscutere il trattamento sanzionatorio dopo aver sottoscritto un accordo formale sulla pena.
Il Patteggiamento e la stabilità della pena
Quando si accede al Patteggiamento, le parti rinunciano a una parte del dibattimento in cambio di uno sconto di pena. Questo equilibrio contrattuale tra accusa e difesa rende la sentenza difficilmente attaccabile. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il controllo della Cassazione su tali sentenze sia limitato a vizi macroscopici, come l’illegalità della pena o vizi sulla volontà della parte.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno chiarito che il ricorso presentato era inammissibile per due ragioni fondamentali. In primo luogo, la doglianza è stata ritenuta generica, non specificando in che modo il giudice di merito avesse violato la legge. In secondo luogo, il motivo addotto (mancata concessione delle attenuanti) non rientra tra le ipotesi previste dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla natura speciale del rito. L’articolo 448 c.p.p. limita il ricorso per Cassazione contro la sentenza di Patteggiamento a motivi specifici: vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o l’illegalità della pena applicata. La valutazione sulle attenuanti generiche attiene al merito del giudizio e alla discrezionalità del magistrato, elementi che vengono assorbiti e accettati nel momento in cui l’imputato formula o accetta la proposta di pena concordata. Pertanto, un ricorso che tenti di riaprire il dibattito sulla misura della pena al di fuori di questi binari è destinato a essere dichiarato inammissibile de plano.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce che il Patteggiamento non è una fase interlocutoria, ma un punto di arrivo definitivo per quanto riguarda la determinazione della sanzione. Chi sceglie questa strada deve essere consapevole che non potrà dolersi della mancata applicazione di benefici ulteriori se questi non facevano parte dell’accordo originario o se non sussistono vizi di legalità eclatanti. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza inevitabile, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, sanzione prevista per scoraggiare l’uso improprio dei mezzi di impugnazione.
Si può contestare la mancata concessione delle attenuanti dopo un patteggiamento?
No, la mancata concessione delle attenuanti generiche non rientra tra i motivi tassativi previsti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione.
Quali sono i rischi di un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il soggetto viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
In quali casi è ammesso il ricorso contro il patteggiamento?
Il ricorso è limitato a vizi sulla volontà dell’imputato, illegalità della pena, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o mancata decisione sulla confisca.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 319 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 319 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LACCO AMENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI
iCtnoviso alle partii
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 28681/22 COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen. ed gli ha applicato su richiesta la pena di anni uno di reclusione;
che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla mancata concessione dell attenuanti generiche;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativannente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2022