Patteggiamento e limiti al ricorso in Cassazione: il caso della resistenza a pubblico ufficiale
Il patteggiamento rappresenta uno dei riti speciali più diffusi nel nostro ordinamento, permettendo una rapida definizione del processo penale attraverso un accordo sulla pena. Tuttavia, la natura pattizia di questo istituto limita fortemente le possibilità di impugnazione in sede di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
I fatti di causa
Un imputato, accusato del reato di resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell’articolo 337 del codice penale, aveva concordato con l’accusa una pena di dieci mesi di reclusione. Successivamente alla sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione. La difesa sosteneva che il giudice di merito avesse violato la legge omettendo di esaminare le potenziali cause di proscioglimento immediato previste dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha analizzato il ricorso dichiarandolo inammissibile de plano. I giudici di legittimità hanno rilevato che l’impugnazione risultava generica e, soprattutto, non rientrava nel perimetro normativo stabilito dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Tale norma circoscrive rigorosamente i motivi per i quali è possibile ricorrere contro una sentenza di patteggiamento, impedendo di fatto una revisione generale del merito della decisione una volta che l’accordo è stato ratificato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del rito speciale. Il legislatore ha inteso limitare il ricorso per cassazione contro il patteggiamento a vizi specifici, quali l’illegalità della pena o la mancata corrispondenza tra la pena applicata e quella concordata. Nel caso di specie, la doglianza relativa al mancato proscioglimento è stata ritenuta non solo generica, ma anche estranea alle ipotesi tassative di impugnazione. La Corte ha inoltre sottolineato che l’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che chi sceglie la via del patteggiamento accetta implicitamente una limitazione del diritto di impugnazione. La verifica delle cause di proscioglimento da parte del giudice, pur essendo un dovere d’ufficio, non può essere invocata in Cassazione se non attraverso motivi specifici e rigorosamente provati. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di valutare con estrema attenzione la strategia difensiva prima di accedere a riti semplificati, data la difficoltà di ribaltare l’esito in sede di legittimità.
Quali sono i limiti per ricorrere in Cassazione dopo un patteggiamento?
Il ricorso è limitato a casi specifici come l’illegalità della pena, vizi sulla qualificazione giuridica del fatto o difformità tra la pena concordata e quella applicata.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Il giudice può prosciogliere l’imputato nonostante l’accordo sul patteggiamento?
Sì, il giudice ha l’obbligo di verificare se sussistono cause di proscioglimento immediato ai sensi dell’articolo 129 c.p.p. prima di applicare la pena richiesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 295 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 295 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANO
[ dato avyjse-alTrparti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 28343/22 COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen., gli ha a su richiesta la pena di mesi 10 di reclusione;
che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-b cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2022