Patteggiamento: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il patteggiamento rappresenta un rito speciale che permette di definire il processo penale con un accordo sulla pena tra accusa e difesa. Tuttavia, molti ignorano che la possibilità di impugnare tale decisione davanti alla Suprema Corte è estremamente limitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini entro cui è possibile muoversi, confermando l’inammissibilità di ricorsi che non rispettano i requisiti previsti dal codice di procedura penale.
Il caso e la decisione della Corte
Due soggetti hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva ratificato l’applicazione della pena su richiesta delle parti. Gli imputati cercavano di contestare la decisione di merito, ma la settima sezione penale ha bloccato l’iter processuale sul nascere. La Corte ha rilevato che le doglianze presentate non rientravano nel perimetro ristretto delineato dal legislatore nel 2017.
La normativa di riferimento
L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per quattro motivi specifici:
1. Vizi legati all’espressione della volontà dell’imputato.
2. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
3. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza emessa.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Al di fuori di questi casi, ogni tentativo di contestazione viene considerato inammissibile, comportando non solo il rigetto del ricorso ma anche pesanti sanzioni pecuniarie.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del patteggiamento. Essendo un rito basato sul consenso delle parti, il legislatore ha voluto evitare che l’imputato, dopo aver beneficiato dello sconto di pena, potesse rimettere in discussione il merito del processo attraverso un ricorso ordinario. La Legge n. 103 del 2017 ha cristallizzato questa esigenza di stabilità processuale. Nel caso in esame, i ricorrenti hanno proposto censure che esulavano completamente dai motivi tassativi sopra elencati. Non è stata contestata né la qualificazione del reato né l’illegalità della sanzione, rendendo l’impugnazione priva di fondamento giuridico ammissibile. La Corte ha inoltre sottolineato che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende è una conseguenza necessaria della presentazione di ricorsi manifestamente infondati.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza di patteggiamento gode di una particolare blindatura processuale. Chi sceglie questo rito deve essere consapevole che la facoltà di ricorrere in Cassazione è limitata a errori macroscopici o vizi del consenso. La decisione analizzata conferma il rigore dei giudici di legittimità nel sanzionare l’uso improprio del ricorso, imponendo il pagamento di 3.000 euro a ciascun ricorrente. Risulta quindi fondamentale una valutazione tecnica preventiva prima di procedere con un’impugnazione che rischierebbe di aggravare ulteriormente la posizione economica dell’assistito senza alcuna possibilità di successo nel merito.
Quando si può ricorrere in Cassazione dopo un patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per motivi tassativi: vizi della volontà, errore nella qualificazione giuridica del fatto, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o illegalità della pena.
Cosa accade se il ricorso contro il patteggiamento è inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i 1.000 e i 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Quale legge ha limitato i motivi di impugnazione?
La Legge n. 103 del 2017 ha introdotto l’art. 448 comma 2-bis c.p.p., restringendo i casi in cui è possibile presentare ricorso per cassazione contro il patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 270 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 270 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a MONCALIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi dei ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volont dell’imputato, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correla tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità della pena o della misura di sicure nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022