Patteggiamento: i limiti del ricorso in Cassazione
Il patteggiamento rappresenta un rito speciale del sistema penale italiano che consente di definire la pena attraverso un accordo tra l’imputato e il pubblico ministero. Questa scelta processuale comporta una riduzione della sanzione fino a un terzo, ma limita significativamente le possibilità di impugnazione. La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che la stabilità dell’accordo prevale sulla possibilità di contestare la motivazione della sentenza, a meno di vizi specifici previsti dalla legge.
I fatti e la decisione
Due soggetti sono stati condannati per reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti a seguito di una richiesta di applicazione della pena concordata. Successivamente, i condannati hanno proposto ricorso per cassazione lamentando che il giudice di merito non avesse fornito una motivazione adeguata sulla quantificazione della pena finale. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili con procedura semplificata, sottolineando che le doglianze relative alla misura della pena non sono ammesse in sede di legittimità dopo un accordo tra le parti.
Il patteggiamento e i motivi di ricorso ammessi
La disciplina del ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento è stata profondamente modificata dalla riforma del 2017. Attualmente, l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita l’impugnazione a quattro ipotesi tassative. Queste includono i vizi della volontà dell’imputato, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, e l’illegalità della pena o delle misure di sicurezza. Qualsiasi altro motivo, inclusa la carenza di motivazione sulla congruità della pena concordata, rende il ricorso inammissibile.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha chiarito che il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento non può estendersi alla valutazione discrezionale del giudice sulla misura della pena. Poiché la sanzione è il frutto di un accordo tra le parti, la motivazione del giudice può essere sintetica e deve limitarsi a verificare la correttezza del calcolo e l’assenza di cause di proscioglimento immediato. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno dedotto l’illegalità della pena, ovvero l’applicazione di una sanzione non prevista dalla legge o fuori dai limiti edittali, ma si sono limitati a contestare il percorso logico del giudice. Tale censura è stata ritenuta estranea al perimetro normativo stabilito dal legislatore per garantire l’efficacia deflattiva del rito speciale.
Le conclusioni
La decisione conferma che il patteggiamento vincola le parti non solo nel merito della sanzione, ma anche nelle possibilità di revisione giudiziale. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per i ricorrenti la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una valutazione tecnica preventiva prima di procedere con impugnazioni che, in assenza di vizi di legalità o di volontà, sono destinate al rigetto con conseguente aggravio economico per il condannato.
Si può contestare la misura della pena dopo un patteggiamento?
No, la quantificazione della pena concordata non può essere oggetto di ricorso in Cassazione, a meno che la sanzione non risulti illegale.
Quali sono i motivi validi per impugnare un patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per vizi della volontà, errata qualificazione giuridica, difetto di correlazione o illegalità della pena.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 284 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 284 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2022 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi affidati al comune difensore di fiducia NOME COGNOME e NOME impugnano la sentenza del Tribunale di Genova con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine a plurimi reati di cui all’art. 73, n. 309 del 1990.
I ricorrenti censurano l’assenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 44 comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correla tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità della pena o della misura di sicure nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022