Patteggiamento: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il rito del patteggiamento rappresenta uno degli strumenti più utilizzati nel sistema processuale penale per definire rapidamente il giudizio. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione, come confermato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione.
I fatti e l’oggetto del contendere
Un imputato aveva proposto ricorso avverso la sentenza emessa dal G.I.P. che recepiva l’accordo sulla pena. La difesa sosteneva che il giudice non avesse adeguatamente motivato l’assenza di presupposti per un proscioglimento immediato, ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Secondo il ricorrente, una diversa ricostruzione dei fatti avrebbe potuto condurre a una sentenza di assoluzione anziché alla ratifica dell’accordo tra le parti.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura de plano. Gli Ermellini hanno ribadito che il perimetro dei motivi di ricorso contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è estremamente ristretto. Non è possibile, in questa sede, sollevare censure riguardanti la motivazione della sentenza se queste non rientrano nelle specifiche violazioni di legge previste dal legislatore.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul tenore letterale dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che il ricorso per Cassazione contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il vizio di motivazione relativo alla mancata applicazione del proscioglimento d’ufficio non rientra tra queste ipotesi tassative. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la natura negoziale del rito precluda un sindacato esteso sulla ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
Le conclusioni
In conclusione, chi sceglie il rito del patteggiamento deve essere consapevole che la sentenza non è appellabile e il ricorso in Cassazione è limitato a vizi formali e di legalità della pena. La contestazione della motivazione sui fatti è preclusa, rendendo il ricorso manifestamente infondato se basato su tali presupposti. Nel caso di specie, l’inammissibilità ha comportato anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, a conferma del rigore con cui la Corte valuta le impugnazioni meramente dilatorie.
Si può contestare la motivazione di una sentenza di patteggiamento?
No, la legge limita il ricorso in Cassazione contro il patteggiamento a casi tassativi di violazione di legge, escludendo il vizio di motivazione sulla ricostruzione dei fatti.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Quali sono i motivi validi per impugnare un patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per vizi della volontà, illegalità della pena, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o questioni sulle misure di sicurezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 65 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 65 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 1° giugno 2022 emessa dal G.i.p del Tribunale di Catania;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti, con cui si denuncia il vizio di motivazione, non avendo il Giudice approfon in ordine alla sussistenza di circostanze che giustificassero un’alternativa ricostruzione dei che avrebbe potuto condurre ad una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, atteso che l’art. 4 comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violaz di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2022