Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 56 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 56 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Erice il DATA_NASCITA avverso la sentenza del Tribunale di Trapani del 15 marzo 2022 visti gii atti, il provvedimento impugnato e ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere NOME COGNOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore
Generale NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La difesa di NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Trapani ha applicato al suddetto !a pena concordata di n -iesi gieci di reclusione per fatti allo stesso ascritti e segnatamente: per la resistenza ex art. ,37 cod. pen. e il reato di cui ali’art 6-
bis, comma 2, legge n. 401 del 1989, illeciti realizzati, in occasione della manifestazione sportiva descritta dall’imputazione svoltasi all’interno dello stadio provinciale sito in Erice Casa Santa, usando minaccia e violenza nei confronti di diversi pubblici ufficiali dopo aver divelto alcune transenne delimitative e fatto accesso in una zona interdetta al pubblico per motivi di sicurezza (capo a della rubrica); nonché per il danneggiamento ex art. 635, comma 2, n. 1 e comma 3, cod. pen. e per l’ipotesi di reato di cui al comma 1 dell’art. 6-bis legge 401 del 1989 di cui (capo b), perchè nelle medesime occasioni di luogo e tempo di cui al capo a), danneggiava un furgone della polizia di stato attingendolo in più parti con la cintura in suo possesso e tramite il lancio di una bottiglia di birra.
Fatti tutti ritenuti avvinti dalla continuazione.
2.Si lamenta con il ricorso violazione di legge/2:T la erronea qualificazione del fatto con riguardo al reato di cui all’art. 6-bis legge n. 401 de’ 1989 sia in relazione al capo b), dovendosi ritenere che la relativa contestazione sia nel caso assorbita dal riscontrato danneggiamento ai sensi dell’art. 635, comma 3, cod. pen. a meno di non voler punire due volte la stessa condotta; sia in relazione al capo a), considerando che i fatti coperti dalla relativa regiudicanda si sono svolti in un frangente temporale non concomitante e in un contesto non immediatamente riconducibile alla manifestazione sportiva descritta dall’imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono inammissibili per le ragioni precisate di seguito.
Giova ribadire che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che GLYPH non GLYPH risultino GLYPH evidenti GLYPH dalla GLYPH contestazione GLYPH ( GLYPH ex multis, Sez. 5″, Sentenza n. 33145 dell’ 08/10/2020, Rv. 279842).
Ciò premesso, il rilievo proposto con riferimento al capo a) della rubrica neppure in termini di mera, formale, apparenza consente di ricondurre il relativo motivo a quelli diretti a contrastare, nei termini sopra descritti, la corrett configurazione da dare al fatto, atteso che la doglianza prospettata non rassegna incertezze relative alla qualificazione privilegiata dalla sentenza gravata siccome immediatamente emergenti dalla imputazione o dal tenore della decisione ma si lega ad una prospettazione in fatto foriera di verifiche incompatibili con il ricorso di legittimità.
Quanto alla censura prospettata in relazione al capo 3 ) , solo in tesi / la stessa, mette in gioco un profilo inerente alla qualificazione del fatto, perché,
sul dato fotografato dalla medesima imputazione, appare diretta a contrastare il concorso tra il danneggiamento ex art 635, comma 3 cod. pen. e il reato di cui al comma 1 dell’art. 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, su tale base ritenuto e applicato in forza dell’accordo raggiunto tra le parti e asseverato dal giudice.
4.1. Tanto viene fatto, tuttavia, in termini di marcata apoditticità e comunque di manifesta infondatezza.
Non si precisa, infatti, secondo quali indicazioni in diritto nel caso il detto concorso tra i reati in questione non potrebbe essere ritenuto. ..addove si intenda ritenere che, facendo leva sul rivendicato assorbimento della fattispecie extracodicistica nel reato di danneggiamento ex art 635, comma 3, cod. pen. la difesa abbia voluto ovviare al concorso tra reati valorizzando la clausola di riserva contenuta nel citato comma 1 dell’art. 6-bis, l’assunto, non argomentato, deve comunque considerarsi manifestamente infondato alla luce della diversità dei beni giuridici tutelati dalle disposizioni in gioco.
In particolare, l’ipotesi prevista dalla legislazione speciale punisce la condotta di chi, in occasione di manifestazioni sportive, lancia fumogeni, razzi o corpi contundenti atti ad offendere e si configura quale reato di pericolo concreto (Sez.3, n. 7869 del 13/01/2016, Rv.266282), diretto a tutelare un bene giuridico – la correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive npnché l’incolumità delle persone coinvolte, messe in discussione dalle condotte descritte- che non coincide con quello proprio del danneggiamento caduto su cose mobili o immobili altrui, parimenti realizzato in occasione delle medesime manifestazioni se svolte, come nella specie, in luogo pubblico o aperto al pubblico, e che mira piuttosto a tutelare i diritti che ruotano intorno al godimento della cosa danneggiata nella sua integrità. Diversità del bene tutelato che consente, per l’appunto, di togliere operatività alla clausola di riserva prevista dall’art. 6-bis citato, la quale postul comunque che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo bene-interesse tutelato dal reato meno grave ( tra ie tante, da ultimo Sez. 3^, n. 40573 del 14/10/2021 Rv. 282335).
Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all’art 616, comma 1, cod. proc. pen., nei termini definiti dal dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26/10/2022.