Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11635 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11635 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Taranto udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Taranto, nei confronti di NOME COGNOME nella parte in cui non vi sarebbe stato il preliminare vaglio sulla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;
considerato che il motivo Ł manifestamente infondato;
ricordato che la novella di cui all’art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, nell’introdurre il comma 2bis all’art. 448, cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell’impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);
ritenuto che, nel caso di specie, il ricorrente si limita a invocare «ulteriori e piø analitiche disamine» riguardo all’insussistenza delle cause di proscioglimento, ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso;
ritenuto che, quindi, il ricorso Ł affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 26/02/2026