Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11527 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11527 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CODICE_FISCALE ) nato a SHQIPTARE( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2025 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME contro la sentenza n.1825/2025, c cui il Tribunale di Torino ha applicato in data 29 aprile 2025 la pena ex art. 444 cod proc. per reato di cui agli artt. di cui all’art. 385 cod. pen., è inammissibile.
Con il ricorso si impugna l’anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziar sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod, proc. pen. con censure che non rientrano fra casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli casi tassativam indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controll legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l’espressione de volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualifi giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazion legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti de decisione.
Quindi è onere del ricorrente indicare le ragioni per le quali rispetto ai predetti pun decisione siano state violate le norme di legge che ne disciplinano i relativi presupposti, essendo sufficiente limitarsi a denunciare il vizio della motivazione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa n determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento dell somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cas ammende