Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11426 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11426 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TORNATORE NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con un unico motivo, NOME COGNOME ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione agli articoli 125 comma 3 e 129 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione, in quanto il giudicante avrebbe completamente omesso di motivare sul mancato proscioglimento per talune RAGIONE_SOCIALE cause previste dall’articolo 129 citato;
ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che infatti, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01);
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 27 febbraio 2026