Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10920 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10920 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MILANO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a BRONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2025 del TRIBUNALE di LODI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Milano ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata a COGNOME NOME la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo omessa motivazione della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in violazione dell’art. 62 bis. cod. pen.
Lamenta, in particolare, che la motivazione in questione risulterebbe graficamente omessa in quanto non poteva essere fondata sull’incensuratezza, peraltro solo “sostanziale”, per espresso divieto di legge ai sensi dell’art. 62 bis, comma 3, cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Come si evince ex actis cfr. in particolare il verbale di udienza del 2/12/2025 – il giudice del patteggiamento ha applicato esattamente la pena, non illegale, richiesta dalle parti che, in sede di computo della stessa, avevano concordato in ordine alla concessione al COGNOME delle circostanze attenuanti generiche. E costituisce ius receptum il principio che è inammissibile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, i limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (cfr. ex multis Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 – 01 in una faAispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso volto censurare l’omesso bilanciamento della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7 cod. pen. con le circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.; conf. Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915 – 01).
Peraltro, sin dagli albori dell’istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l’accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) prospettare questioni e sollevare censure con riferimento (come nella specie) all’applicazione delle circostanze ed alla entità della pena che non siano illegali: anche entro tale ambito, invero, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi, Rv. 215467). E, ancora di recente, pur prima della novella di cui alla I. 103/2017, era stato ribadito che non potesse proporsi ricorso per cassazione per violazione di legge avverso una sentenza di patteggiamento, sotto il profilo dell’erronea concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddove non sussistessero palesi illegalità della pena concordata e in quanto vi sia stata ratifica dell’accordo sanzionatorio tra le parti, anche in ragione della natura semplificata propria della sua motivazione (Sez. 6, n. 42837 del 14/5/2013, COGNOME, Rv. 257146).
Va chiarito, infine, che, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 10/03/2026