Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40450 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 40450 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a BADIA POLESINE il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato a PIOVE DI SACCO il DATA_NASCITA NOME nato a CASTELFRANCO EMILIA il DATA_NASCITA -24:42
avverso la sentenza del 24/11/2022 del GIP TRIBUNALE di ROVIGO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che:
Con sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Rovigo, ha applicato ai sensi dell’art. 444 e ss. del codice di rito, ad COGNOME NOME la pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa, a COGNOME NOME la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa, a COGNOME NOME la pena di anni due di reclusione ed euro 400 di multa, e a a COGNOME NOME la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 840 di multa, per i reati descritti in rubrica.
Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione, con tre distinti atti e per il tramite dei propri difensori, NOME e COGNOME NOME, con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, eccependo, per NOME, carenza di motivazione in relazione alla causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., e, per COGNOME NOME, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante l’incensuratezza dell’imputata, cui sono state infatti concesse le circostanze attenuanti generiche; COGNOME NOME, con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.; COGNOME NOME, con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata disamina di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
In via preliminare si osserva, quanto al ricorso per COGNOME NOME, che la posizione della ricorrente non deve essere decisa con procedura “de plano”, avendo la stessa posto questioni non oggetto di patteggiamento. Pertanto, si è disposto lo stralcio della sua posizione.
Quanto al ricorso per NOME COGNOME, va ricordato che «in tema di sentenza di patteggiamento, l’omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. può essere rilevata d’ufficio dalla Corte di cassazione a condizione che il ricorso sia ammissibile» (Sez. 1, n. 33725 del 05/05/2021, Rv. 281890 – 01). Non avendo la difesa illustrato le ragioni per cui il Giudice avrebbe dovuto applicare l’art. 129 cod proc pen., il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Quanto al ricorso di NOME COGNOME, va ribadito che «in tema di sentenza di patteggiannento, l’omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. può essere rilevata d’ufficio dalla Corte di cassazione
a condizione che il ricorso sia ammissibile. (Sez. 1, Sentenza n. 33725 del 05/05/2021 Cc. (dep. 10/09/2021) Rv. 281890 – 01. Non avendo la difesa illustrato le ragioni per cui il Giudice avrebbe dovuto applicare l’art. 129 cod proc pen., il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Quanto al ricorso di NOME NOME, si ribadisce che «in tema di sentenza di patteggiamento, l’omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. può essere rilevata d’ufficio dalla Corte di cassazione a condizione che il ricorso sia ammissibile. (Sez. 1, n. 33725 del 05/05/2021, Rv. 281890 – 01). Non avendo la difesa illustrato le ragioni per cui il Giudice avrebbe dovuto applicare l’art. 129 cod proc pen., il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME, NOME NOME e NOME COGNOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Dispone separarsi la posizione di COGNOME NOME e rimettersi gli atti all’ufficio esame preliminare dei ricorsi per la fissazione del ricorso ex art. 611 c.p.p.
Così deciso in Roma, il 12/04/2023
Il Consigliere estensore
Il
P sidente