Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40422 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40422 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGROPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia del 27/03/2023, che ha applicato all’imputato la pena di giustizia in ordine ai delitti di rapina aggravata e di ricettazione.
Con un unico motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancanza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento.
Ai sensi del nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. “il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”. Dall’analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell’intervento riformatore è consistita nella esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen.
Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione per come affermato con orientamento consolidato da questa Corte di legittimità a mente del quale “ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza “de plano” ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (in termini, ex multis v. Sez. 2, n. 4727 dell’11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 01).
E tanto a prescindere dalla presenza nella motivazione del provvedimento impugnato dell’espresso riferimento all’esclusione di tali condizioni e agli elementi di prova che escludono il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 04/07/2023