Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40423 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40423 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ricorso trattato de plano
I
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME ricorre avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Genova del 27/03/2023, che ha applicato all’imputato la pena di giustizia in ordine al delitto di concorso in rapina aggravata (artt. 110-628, comma 3, 61 n. 5 cod. pen.).
Con un unico motivo deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto in riferimento all’art. 61 n. 5 cod. pen.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di applicazione pena.
2.1. Sebbene, in tema di patteggiamento, con il ricorso per cassazione possa denunciarsi, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nondimeno, l’errore sul nomen iuris deve essere manifesto. Infatti, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, espresso a Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/ 2013, dep. 6/02/2014, in motivazione) e ribadito anche a seguito della novella di cui alla legge n. 131 del 2017, tale vizio è deducibile nei soli casi in cui sussista l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. Sez. 6, ord. n. 3108 dell’8/1/2018, Rv. 272252 anche sulla legittimità del ricorso alla procedura de plano nei casi di genericità del motivo).
Nel caso di specie, la deducibilità dell’invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie, con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo. Peraltro, la censura mossa dal ricorrente muove da una rivisitazione del fatto non consentita in questa sede.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso, il 04/07/2023