Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40391 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40391 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2023
ORDINANZA.
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 01/02/2023 del GIP TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME NOME e NOME hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei loro confronti, le pene concord tra le parti in ordine ad una pluralità di reati contro il patrimonio, in continuazione tra lo
Il COGNOME, con unico motivo di ricorso, ha dedotto violazione di legge quanto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., o quantomeno al mancatc riconoscimento del vizio parziale di mente, in considerazione della cronica intossicazione da stupefacenti che assume aver determinato la consumazione dei reati.
Il COGNOME, a sostegno del ricorso, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio motivazione per non essersi riconosciuto il difetto do querela in relazione al delitto di fu aggravato di cui al capo n. 9 dell’imputazione, alla luce dell’ampliamento dei reati perseguibili a querela disposto dal D.Lgs. n. 150/2022, essendo stata chiesta la punizione del colpevole dalla direttrice del supermercato ove era stato perpetrato il furto e non già dal legale rappresentante della società.
All’odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti.
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.
Il ricorso del COGNOME, infatti, al di là di ogni considerazione in ordine alla possibile incid dell’intossicazione da stupefacenti sull’imputabilità, attiene esclusivamente al merito dell decisione impugnata, non risultando in alcun modo dalla sentenza impugnata, né dalla prospettazione difensiva in sede di udienza, la cronica intossicazione da stupefacenti del predetto, dedotta invece genericamente solo in questa sede.
Analogamente, per quanto riguarda il ricorso del COGNOME, deve rilevarsi che il difetto o l’irregolarità della querela non rientra tra i casi consentiti dall’art. 448 comma 2 cod. proc. pen., onde l’inammissibilità del ricorso, anche a prescindere dal rilievo che, pe consolidata giurisprudenza, il direttore dell’esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259289).
La declaratoria d’inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell’art. 616 cod proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché apparendo evidente la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
186) e tenuto conto della rilevante entità di questa della somma di Euro tremila in favore. della RAGIONE_SOCIALE a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2023
Il Consigliere estensore
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Il Preside/n/