Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40392 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40392 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2022 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugNOME e H ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Bologna, con sentenza in data 27 giugno 2022, applicava nei confronti di COGNOME NOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di ricettazione contestato, in continuazione con altre condanne definitive;
rilevato che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.;
rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omessa diminuzione, per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
della pena applicata, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 2 bis, cod. proc. pen., oltre che esser manifestamente infondato poiché le invocate circostanze sono state concesse e di esse si è tenuto conto nella determinazio della pena in aumento rispetto a quelle già inflitte, senza necessità di espr indicazione della loro incidenza;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 6 giugno 2023