Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40263 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40263 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Foggia in relazione reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990
Gli esponenti deducono vizio di violazione di legge con riferimento agli art. 133 e cbis cod proc pen.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiest patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 1 pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza d applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per motivi atti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richie sentenza all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della m sicurezza” (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare il vizio lamentato non rientra tra i motivi prospettabili ricorso per cassazione.
I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ii ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 Settembre 2023
Il Con igliere estensore
GLYPH
te