Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40252 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40252 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NOME SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di LECCE
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I
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 1 dicembre 2022 ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Lecce in relazione al r di cui all’art.116, commi 15 e 17, Cds..
L’esponente deduce vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a mere formule di stile.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 10 pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per motivi attin all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richie sentenza all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della m sicurezza” (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospett con il ricorso per cassazione.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 Settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presie te