Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40250 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40250 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 del TRIBUNALE di VERONA
dato avviso alle parti; :
udTta la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
–ACt112.r2.2.
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 30 giugno 2022 ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Verona in relazione al r di cui all’art. 73, comma V, d.P.R. 309/90, commesso nel maggio 2021.
L’esponente deduce vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod pen, errone qualificazione giuridica del fatto ed eccessività della pena inflitta.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 1 pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per motivi atti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richie sentenza all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della m sicurezza” (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospet con il ricorso per cassazione; che non è stata denunciata la illegalità della pena e ch erronea qualificazione giuridica del fatto, al di là della mera e formale enunciazione, non v neppure dedotta.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 Settembre 2023
Il Consigliere stensore