Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40234 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40234 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RISCIGLIONE NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA
f dato avviso alle parti;:
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Risciglione NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Catania in relazione al reato d all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 ( detenzione a fini di spaccio di marijuana per quantitativo pari a 385 dosi e di cocaina pari a 69 dosi)
L’esponente lamenta incongruità della pena e deduce che in relazione alla giovane età e alla incensuratezza dell’imputato il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato nella ipotesi
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della i. 23.6.2017 n. 1 pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza d applicazione della pena ex artt. 444 . cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espre della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza” ( comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricors formalmente consentito, la contestazione della qualificazione giuridica del fatto nella ipot cui all’art. 73 comma 1, anziché nella ipotesi lieve di cui al comma 5, risulta inconsistent risolve in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati s elementi idonei a minare il corretto inquadramento della fattispecie operato nella senten impugnata, né è stata dedotta ( e deve escludersi) la illegalità della pena applicata.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 Settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il fjresidente