Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9536 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9536 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PIACENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/4,
Rilevato che NOME – a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per plurime violazioni di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 – ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la mancanza di motivazione sulla pena irrogata.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all’esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misu di sicurezza, nessuna delle quali dedotte dal ricorrente;
che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.