Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40022 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40022 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta da Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.COGNOME NOME NOME, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena rich sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., deducendo violazione di legge in zione alla qualificazione giuridica del fatto e alla congruità della pena. Chied tanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile per cause ch possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. pr pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decor dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successiva alla quale sono s avanzate sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato po proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena artt. 444 e ss. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione d lontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenz ronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della m sicurezza”.
Va rilevato che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricors formalmente consentito, la contestazione dell’erronea qualificazione giuridica fatto risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti, non tando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustificativi di un d inquadramento giuridico del fatto, neppure indicato, o sostanzianti l’erronea lificazione giuridica attribuita al fatto e ritenuta in sentenza. Condivisibi questa Corte di legittimità ha affermato -e va qui ribadito- che l’erroneità qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata, scherma la richiest una sentenza di proscioglimento, parimenti immotivata, che, in sostanza, elude limiti normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, Bouaroua, 1 , b/. 272026). E, in ogni caso, che a seguito dell’introduzione dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. la possibilità di NOMEre per cassazione deducendo l’erronea qualificazione fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica spetto al contenuto del capo d’imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ missibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico d motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediat dalla contestazione (così sez. 6 ord. 3108 dell’8.1.2018, Antoci, Rv 272252); del pari, è stato affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta
parti, la possibilità di NOMEre per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del pr vedimento impugNOME (Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018 Rv 272619; sez.4, n.13749 del 23/03/2022′ NOME COGNOME Sayed, Rv.283923.01).
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte NOMEnte al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il NOMEnte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.09.2023.