Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40007 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40007 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal RAGIONE_SOCIALE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME, COGNOME NOME NOME e NOME ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stata loro applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di giustizia in relazione a plurim episodi di traffico di sostanze stupefacenti.
I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione di cause di proscioglimento e in relazione alla qualificazione giuridica dei reati ascritti.
I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolutamente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall’articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017.
3.1 In base a tale disposizione il pubblico ministero e l’imputato possano proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen tenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o del misura di sicurezza;
3.2 Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si limita invece a contestare il mancato esame di eventuali ipotesi di proscioglimento o di non punibilità, laddove la pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 577 del 27 marzo 1992, COGNOME, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, COGNOME, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1.999, COGNOME, rv. 214637). Nessuna evidenza del testo del provvedimento o dai motivi di ricorso fa emergere errori nella qualificazione giuridica dei fatti ascritti.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
1 COGNOME
9.7
COGNOME COGNOME. G.
(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 Settembre 2023
Il ConsiRAGIONE_SOCIALE estensore
Rresidente