Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40010 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40010 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 del TRIBUNALE di TERAMO
clato–awistra-14-e-parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la senten indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanz processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una s tenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiarar senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto da 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono s richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’impu difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificaz ridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all’affermazione di responsabil alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di col nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del pr dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa d ammende.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023
Il Presidente –