Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39687 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 39687 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 06/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Valona il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2022 emessa dal Tribunale di Lecce;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
OSSERVA
Con il ricorso proposto si impugna la sentenza di patteggiamento, emessa dal Tribunale di Lecce per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La censura non rientra fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione ai soli casi tassativamente indicati, che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione.
Inoltre, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione) e richiamando la congruità della pena patteggiata. A tale verifica si è attenuta ,la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato presentato per ragioni non più consentite dalla legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende.
Così deciso il 06/04/2023