Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41403 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 41403 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME nato a Frosinone il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Frosinone il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 emessa del Tribunale di Frosinone;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che, in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge
in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Rv. 278337).
Rilevato, dunque, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
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