Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41321 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 41321 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 del Tribunale di Parma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, NOME COGNOME impugna la sentenza del Tribunale di Parma ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 16.000 di multa in ordine a plurimi fatti di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Il ricorrente deduce la errata qualificazione giuridica del fatto là dove il Tribunale ha escluso il fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con richiesta inviata in data 26 settembre 2023 il ricorrente lamenta l’omesso avviso della data fissata per l’udienza richiedendo un rinvio.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano -senza che vi sia necessità di dare avviso alla parte ricorrente – perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazio tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
La contestazione dell’erronea qualificazione giuridica, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti; si deve ribadire che erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto alla contestata aggravante (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272026).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023