Patteggiamento e limiti al ricorso in Cassazione
Il Patteggiamento rappresenta uno strumento di deflazione processuale che, pur offrendo vantaggi in termini di riduzione della pena, comporta una significativa limitazione delle facoltà di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini entro cui è possibile contestare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti.
Il caso e il ricorso inammissibile
La vicenda trae origine da una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, definita mediante l’applicazione della pena su richiesta delle parti. Il condannato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, in modo generico, la violazione delle norme sull’immediata declaratoria di cause di non punibilità e contestando la corretta qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia, la natura stessa del rito speciale impone dei paletti rigidi alla revisione giudiziale.
La disciplina dell’impugnazione
Secondo il codice di procedura penale, il ricorso contro la sentenza di Patteggiamento è ammesso solo per vizi specifici. Questi riguardano principalmente l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, o l’illegalità della pena applicata. Doglianze relative al merito della responsabilità o alla valutazione dei fatti non possono trovare ingresso in questa sede, poiché l’accordo tra accusa e difesa cristallizza la fattispecie.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla stretta interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. I giudici hanno rilevato che il ricorrente ha dedotto vizi diversi da quelli tassativamente elencati dalla norma. In particolare, la contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. è stata ritenuta generica e non pertinente ai casi di impugnabilità consentiti dopo un accordo sulla pena. La Corte ha quindi applicato la procedura de plano, ovvero senza formalità, dichiarando l’inammissibilità del ricorso poiché manifestamente infondato e non rispondente ai requisiti di legge.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dal provvedimento evidenziano la severità del sistema processuale verso i ricorsi dilatori o impropri. L’inammissibilità ha comportato non solo il rigetto delle istanze del ricorrente, ma anche la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo orientamento conferma che, una volta scelto il rito del Patteggiamento, la strategia difensiva deve essere estremamente cauta, poiché le possibilità di rimettere in discussione l’accordo davanti alla Cassazione sono limitate a errori macroscopici o vizi procedurali specifici, escludendo ogni rivalutazione del fatto contestato.
Quali sono i motivi validi per impugnare un patteggiamento?
Il ricorso è limitato a vizi sulla volontà delle parti, sulla legalità della pena, sulla corretta qualificazione del reato in casi eccezionali e sulla corrispondenza tra richiesta e sentenza.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Si può contestare la qualificazione del reato in Cassazione?
In linea generale no, se il fatto è stato oggetto di accordo tra le parti, a meno che la pena applicata non risulti palesemente illegale rispetto al reato contestato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41331 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 41331 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 del Tribunale di Foggia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato per dedurre vizi diversi da quelli elencati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l’impugnazione lamenta genericamente la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per la mancata verifica di cause di non punibilità e sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto contestato in termini di resistenza a pubblico ufficiale;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, “senza formalità”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023