Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41319 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41319 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 18 aprile 2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la memoria del difensore AVV_NOTAIO che conclude per l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato il Giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari Tribunale di Nocera Inferiore ha applicato su accordo RAGIONE_SOCIALE parti nei confronti di NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta per i reati di cui agli 319-ter e 319-quater cod. pen., commessi nell’anno 2018 (plurime induzioni e corruzioni in atti giudiziari quale Giudice di Pace di Torre Annunziata).
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile perché impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, deducendo il vizio di motivazione in merito all’accertamento dei reati ex art. 129 cod. pro pen., alla causa di non punibilità prevista dall’art. 323-ter cod. pen., alla congruità della ed alla valutazione della gravità dei fatti, con riferimento alla mancata concessione de circostanza attenuante prevista dall’art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. della riparazione d danno, con censure che non rientrano evidentemente fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. (l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazion richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena misura di sicurezza).
Le doglianze sulla assenza di una normativa transitoria rispetto alla introduzione dell causa di non punibilità di cui all’art. 323-ter cod.pen., ad opera dell’art. 1, comma 1, le legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono del tutto eccentriche rispetto al caso in esame, in cui non è discussione l’applicazione retroattiva di detta norma, trattandosi di modifica normativa vigente al momento in cui è stata richiesta ed accolta la pena concordata tra le parti, essendo stata fornita alcuna indicazione circa l’anteriorità della collaborazione rispetto conoscenza da parte dell’indagato RAGIONE_SOCIALE indagini a suo carico, che costituisce presupposto indispensabile della invocata causa di non punibilità oltre e a prescindere dal termine di quat mesi dalla commissione del fatto oggetto RAGIONE_SOCIALE censure di incostituzionalità del ricorrente.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazi camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il Con .dri e estensore