Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42784 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42784 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CRISPIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO
[dato avviso alle parti
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N
Rilevato che con sentenza del 9.2.2023, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Gup del Tribunale di Taranto ha applicato all’attuale ricorrente la pena concordata in relazione ai reati di cui agli artt. 81,110,416 cp, 216, comma 1 n. 2, 219,223 L.F., 5 e 8 d.lgs 74/2000.
Rilevato che il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod.proc.pen.
Considerato che il motivo ha ad oggetto doglianze non consentite in quanto l’art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena della misura di sicurezza»;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso, 8.9.2023