Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42741 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42741 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GIARRE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMNARE di CATANIA
dato avviso alle partì?.
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza del 20.2.2023, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato all’attuale ricorrente la pena da questi richiesta per il reato di cui all’art d.P.R. n. 309/1990;
Considerato che il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610 comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Ritenuto che l’unico motivo con il quale deduce violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, lamentando la mancata configurazione del fatto quale ipotesi delittuosa di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è manifestamente infondato.Va ricordato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 27261901); secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre l’errore manifesto quando sussiste realmente l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, sicché deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità: l’errata qualificazione giuridica del fatto pu essere fatta valere solo dinanzi ad un evidente error in iudicando che “dissimuli un’illegale trattativa sul nomen iuris, ma non in presenza di una qualificazione che presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez.6, n.2721 del 08/01/2018, Rv.272026 – 01; Sez.3, n.34902 del 24/06/2015, dep.17/08/2015, Rv.264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012 dep. il 2.4.2013, Rv. 254865: Sez. 4, 11 marzo 2010, n. 10692 Rv.246394 – 01). Nella specie non è prospettabile il vizio lamentato, in quanto la motivazione della sentenza è adeguata perché basata sugli atti di indagine in piena aderenza al chiaro tenore letterale della imputazione, peraltro neppure censurata dal ricorrente. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso, 08/09/2023