Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42642 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 42642 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 del TRIBUNALE di LECCE
sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 18/04/2023, su concorde richiesta RAGIONE_SOCIALE parti, il Tribunale di Lecce ha applicato a NOME la pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati a lui ascritti.
L’imputato ricorre avverso la citata decisione, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata valutazione di cause di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura “de plano”.
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (tra le altre, Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Massnaoui Amine, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
Dall’inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 19/09/2023